Il principio della intangibilità del patrimonio del soggetto fallito incontra alcuni limiti: la registrazione e trascrizione, da parte del promissario acquirente, di un contratto preliminare in data antecedente al fallimento del venditore, legittima il primo a proseguire il giudizio nei confronti del curatore al fine di ottenere il trasferimento dell'immobile. Il principio è contenuto nella sentenza n. 18131/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che vede nel contratto preliminare non ancora eseguito una potenziale lesione della par conditio tra i creditori. Ne consegue che in presenza di una domanda trascritta prima dell'annotazione del fallimento nel Registro delle Imprese, se non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, gli vieta comunque di farlo con effetti sul promissario acquirente.